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LA PATENTE A PUNTI: i quesiti più ricorrenti.

Ci permettiamo di inviare le risposte ai quesiti più ricorrenti riguardo la patente a punti in quanto molti cittadini continuano ad interrogarci.

La Presidenza ANPS

 

ARTICOLO 126 BIS DEL CODICE DELLA STRADA

 

1. Come si perdono i punti sulla patente di guida ?

Ad ogni patente di guida, ad ogni CQC (Carta di qualificazione del conducente) e ad ogni certificato di abilitazione professionale KB e KA
è assegnato un punteggio iniziale di 20 punti, che diminuisce ogni volta che viene commessa una delle infrazioni indicate in un’apposita
(tabella dei punteggi del Codice della strada (articolo 126-bis).

Si può perdere da un punto a dieci punti,a seconda della gravità della violazione commessa.

Per i neopatentati, nei primi tre anni, i punti persi per ogni violazione vengono raddoppiati.

Se vengono accertate più infrazioni contemporaneamente possono essere tolti al massimo 15 punti.

Se però tra le infrazioni ce n’è una che comporta la sospensione o la revoca della patente vengono sottratti tutti i punti previsti senza
alcuna limitazione.

In ogni caso le decurtazioni possono produrre al massimo l’azzeramento del punteggio che, quindi, non scende mai sotto quota zero.

I punti vengono tolti dalla patente di chi era alla guida al momento dell’infrazione, non da quella del proprietario del veicolo.

Infatti l’organo di polizia stradale(polizia, carabinieri, vigili urbani, etc.) che accerta la violazione consegna al conducente un verbale di multa indicando anche il punteggio da decurtare.

Se non è possibile identificare il conducente il verbale viene inviato al proprietario del veicolo o, nel caso di società, al legale rappresentante dell’azienda, che deve comunicare entro 60 giorni all’organo di polizia che ha accertato la violazione, i dati personali e della patente di chi era alla guida al momento dell’infrazione.

Se queste informazioni non vengono comunicate, il proprietario deve pagare una sanzione amministrativa aggiuntiva,che va da 250 a 1000 euro circa, ma non perde i punti della patente.

Nel caso di autotrasportatori, tassisti e autisti di vetture in noleggio con conducente (NCC) la decurtazione riguarda l’abilitazione professionale, CQC oppure KB e KA, se al momento dell’infrazione l’organo accertatore rileva che il conducente stava svolgendo il servizio per il quale è richiesta quell’abilitazione.

2. Mi è arrivata a casa una lettera che indica quanti punti ho perso: a chi posso chiedere chiarimenti ?

Qualsiasi segnalazione o richiesta di chiarimenti riguardo la lettera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che informa della
decurtazione punti deve essere rivolta all’organo di polizia stradale (polizia, carabinieri, vigili urbani, etc.) che ha fatto la multa, come
è indicato sulla stessa lettera.

Infatti è proprio l’organo di polizia che ha accertato la violazione che registra il punteggio da detrarre dalla patente negli archivi informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L’operazione è effettuata dopo che il verbale è diventato definitivo: cioè dopo che è stata pagata la sanzione pecuniaria, oppure gli eventuali ricorsi si sono conclusi in senso sfavorevole per l’interessato, oppure sono scaduti i termini per la loro presentazione.

Successivamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della decurtazione registrata e senza entrare nel merito dell’operato degli organi di polizia, comunica l’avvenuta riduzione di punteggio con una lettera inviata al domicilio degli interessati.

 

3. Cosa devo fare se ho perso tutti i punti ?

In questo caso occorre rifare gli esami.

Infatti quando tutti i punti della patente sono esauriti scatta l’obbligo di revisione della patente di guida.

Il Ministero invia al conducente una lettera con la quale lo invita a rifare, entro 30 giorni, gli esami previsti per il rilascio della propria patente.

In questo periodo è ancora possibile circolare.

Se però gli esami (teorico e pratico) non vengono sostenuti o non vengono superati la patente è sospesa a tempo indeterminato.

Dopo aver superato l’esame, sulla patente vengono riassegnati i 20 punti iniziali.

Deve fare la revisione della patente anche chi dopo la notifica della prima violazione, che comporti una perdita di almeno 5 punti,commetta altre due violazioni non contestuali (insieme), nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti.

 

4. Come posso conoscere il punteggio della mia patente ?

Ogni patentato può controllare in tempo reale il saldo dei propri punti.

Basta chiamare da un telefono fisso il numero 848782782, attivo 7 giorni su 7 al costo di una telefonata urbana,oppure consultare il sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (http://www.ilportaledellautomobilista.it)

 

5. Come si recuperano i punti persi ?

Se sono stati persi dei punti, ma il punteggio non è esaurito, per recuperare è possibile frequentare corsi speciali presso autoscuole o altri centri autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Questi corsi consentono di recuperare

6 punti a chi ha la patente AM, A1, A2, A, B1, B, BE
9 punti a chi ha la patente C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, il
certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB, la carta di qualificazione del conducente (CQC).

 

Inoltre, sempre nel caso in cui il punteggio non sia azzerato ma sia inferiore a 20, è possibile ripristinare la quota iniziale di 20 se per due anni dall’ultima infrazione non si commettono violazioni che comportano decurtazioni.

 

6. Come funziona il “bonus per buona condotta ” ?

Ai conducenti che hanno almeno 20 punti viene automaticamente attribuito un “bonus” di 2 punti ogni due anni trascorsi senza infrazioni che fanno perdere punti.

Con questo sistema si possono raggiungere al massimo 30 punti.

Invece, a partire dal 13 agosto 2010, peri neopatentati, nei primi tre anni, per ogni anno trascorso senza infrazioni che provocano decurtazione di punteggio è attribuito un “bonus” di 1 punto, fino ad un massimo di 3 punti totali.

 

Può interessare

Circolare – 18/05/2016 – Prot.n. 117 – Esami di revisione patente e CQC http://www.patente.it/ecom.dll/noAjax?idc=3288

 

30 ottobre 2017

Paolo Bondaschi -ANPS Sezione di Brescia

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